Sez. 2, Sentenza n. 10602 del 05/11/1990 (Rv. 469619 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - LASTRICO SOLARE DI COPERTURA - RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI CON FUNZIONE DI COPERTURA - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - OBBLIGO DEI CONDOMINI DI CONCORRERE SULLE SPESE - SUSSISTENZA - USO ESCLUSIVO SPETTANTE A TALUNI CONDOMINI - IRRILEVANZA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ALTRI ELEMENTI E DI MANUFATTI (RINGHIERA) VOLTI AL SODDISFACIMENTO DI UTILITÀ DIVERSE DA QUELLE DI COPERTURA - ONERE DELLE SPESE A CARICO DEI CONDOMINI FRUITORI DELLE DETTE UTILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - LASTRICO SOLARE DI COPERTURA - RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI CON FUNZIONE DI COPERTURA - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - OBBLIGO DEI CONDOMINI DI CONCORRERE SULLE SPESE - SUSSISTENZA - USO ESCLUSIVO SPETTANTE A TALUNI CONDOMINI - IRRILEVANZA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ALTRI ELEMENTI E DI MANUFATTI (RINGHIERA) VOLTI AL SODDISFACIMENTO DI UTILITÀ DIVERSE DA QUELLE DI COPERTURA - ONERE DELLE SPESE A CARICO DEI CONDOMINI FRUITORI DELLE DETTE UTILITÀ.*
L'Obbligo dei condomini dell'edificio cui il lastrico solare serve di copertura, di concorrere nelle spese di ricostruzione e di manutenzione dello stesso - ancorché esso sia in tutto o in parte sottratto all'uso comune - trova fondamento non già nel diritto di proprietà sul lastrico medesimo ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli loro appartamenti. Da tanto consegue che anche i correlativi poteri deliberativi dell'assemblea restano circoscritti nell'ipotesi anzidetta alle decisioni concernenti la riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico solare, inscindibilmente connessi con la sua funzione di copertura (solaio, guaine impermeabilizzanti etc.) senza che nessuna Rilevanza rivesta la natura del diritto di uso esclusivo, ovverosia il suo carattere reale o personale, spettante a taluni condomini, i quali soltanto, quali fruitori delle relative utilità debbono sostenere le spese di riparazione e manutenzione di quegli altri elementi costruttivi e manufatti (ringhiere e simili ripari) che servono non già alla copertura dell'edificio ma a soddisfare altre utilità del lastrico o di quella parte di esso di uso esclusivo. (V 1618/87, mass n 451029; (V 1501/74, mass n 369620).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)