Sez. 1, Ordinanza n. 87 del 15/01/1974 Cc. (dep. 27/07/1974) Rv. 127688 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - CONDIZIONE DELLA SUPERFLUITA DI SPECIALI INDAGINI - MANCANZA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - CONDIZIONE DELLA SUPERFLUITA DI SPECIALI INDAGINI - MANCANZA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.*
L'esclusione, anche all'inizio del dibattimento, del giudizio direttissimo con trasmissione degli Atti al PM perche proceda con la Forma ordinaria, secondo la previsione dell'art 504 comma secondo cod proc pen, puo essere disposta solo in difetto delle condizioni di legittimita formale del rito direttissimo tipico. Qualora invece il giudice accerti la Mancanza della condizione di legittimita sostanziale relativa alla superfluita di speciali indagini, non ha che la seguente alternativa: se le indagini sono esperibili in dibattimento, deve procedervi, portando a conclusione il procedimento direttissimo; se, invece, tale esperibilita sia da escludere perche 'la prova venga a risultare difficile o incertà , deve disporre che si proceda con istruzione formale a norma dell'art 504 comma primo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)