Sez. U, Sentenza n. 1028 del 13/02/1990 (Rv. 465290 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - PRESTAZIONI SVOLTE IN SITUAZIONE DI PLUS ORARIO - DOMANDA DIRETTA DI PAGAMENTO DEL RELATIVO COMPENSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - PRESTAZIONI SVOLTE IN SITUAZIONE DI PLUS ORARIO - DOMANDA DIRETTA DI PAGAMENTO DEL RELATIVO COMPENSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Le prestazioni dei medici dipendenti di unità sanitaria locale, svolte in situazione di plus-orario (ex art. 35 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761), integrano un'attività professionale di natura autonoma, distinta dal rapporto subordinato di pubblico impiego, con la conseguenza che la domanda rivolta al conseguimento del relativo compenso (nella specie, rivalutazione monetaria ed interessi ed interessi moratori ex art. 1224 cod. civ. per il ritardato pagamento) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario). (Conf 1002/87, mass n 450615; (Conf 6923/86, mass n 449033).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)