Sez. 5, Sentenza n. 15538 del 06/11/2002 (Rv. 558256 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Documenti, dati e notizie penalmente rilevanti acquisiti dalla guardia di finanza - Utilizzazione e trasmissione all'amministrazione finanziaria - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Necessità - Condizioni - Finalità dell'autorizzazione - Mancanza o invalidità della stessa - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, prevista dall'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l'utilizzazione e la trasmissione agli uffici dell'amministrazione finanziaria di documenti, dati e notizie penalmente rilevanti acquisiti dalla guardia di finanza, è necessaria soltanto quando l'acquisizione sia avvenuta nell'esercizio di attività di polizia giudiziaria e non già quando essa sia correlabile all'espletamento di compiti propri della polizia tributaria. Poiché, peraltro, la predetta autorizzazione è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali e non dei soggetti coinvolti nel relativo procedimento o di terzi, nessuna conseguenza può derivare dalla incompetenza dell'organo inquirente che l'ha concessa, atteso che neppure l'eventuale mancanza dell'autorizzazione, pur potendo avere riflessi disciplinari a carico del trasgressore, tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)