Sez. 5, Sentenza n. 5557 del 03/05/2000 (Rv. 536114 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dati, documenti e notizie penalmente rilevanti, acquisiti dalla Guardia di Finanza - Trasmissione all'amministrazione finanziaria e utilizzazione a fini tributari - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Necessità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 33, comma terzo, d.P.R. 29 novembre 1973 n. 600, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione agli uffici dell'amministrazione finanziaria e per l'utilizzazione nel giudizio tributario dei dati, dei documenti e delle notizie penalmente rilevanti acquisiti dalla guardia di finanza è necessaria soltanto quando l'acquisizione degli elementi cennati sia stata realizzata nell'esercizio di attività di polizia giudiziaria, e non già quando tale acquisizione sia correlabile all'espletamento di compiti propri della polizia tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)