Sez. 5, Sentenza n. 7208 del 12/05/2003 (Rv. 562893 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI | Utilizzazione a fini tributari e trasmissione agli uffici finanziari di documentazione da parte della Guardia di finanza - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Funzione - Allegazione - Mancanza - Richiamo nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza - Esistenza - Contestazione - Querela di falso - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI
In tema di IVA, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, prescritta dall'art. 63 del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, per l'utilizzazione a fini tributari e per la trasmissione agli uffici finanziari di dati, documenti e notizie bancari, acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, è riferita ad indagini penali in corso, non necessariamente a carico del contribuente sottoposto ad accertamento, ma anche di terzi indagati. Qualora si metta in dubbio l'esistenza dell'autorizzazione, non allegata ma solo richiamata nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, essendo quest'ultimo atto dotato di fede privilegiata, ove si voglia contestarne la veridicità, proporre querela di falso. Tale autorizzazione non è diretta a permettere l'accesso della Guardia di finanza, ai dati bancari a fini fiscali, ma soltanto a consentire la trasmissione anche agli uffici finanziari di materiale acquisito per fini esclusivamente penali, essendo stata introdotta la detta autorizzazione - come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 51 del 1992 - per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto istruttorio, piuttosto che per filtrare ulteriormente l'acquisizione di elementi significativi a fini fiscali.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)