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Sez. 3, Sentenza n. 2707 del 10/02/2005 (Rv. 581196 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore - Natura negoziale - Conseguenze - Inequivocità - Attività meramente informativa esplicita o implicita - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581196-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

La dichiarazione da parte del procuratore dell'evento interruttivo, di cui all'art. 300, primo comma, cod. proc. civ., dev'essere inequivoca, giacché assume il valore di una vera e propria dichiarazione negoziale, diretta esplicitamente a provocare l'interruzione. Ne consegue che una qualsiasi attività meramente informativa ed a maggior ragione un'attività informativa del tutto implicita - quale la produzione di un documento da parte del procuratore, dal quale si evinca un evento interruttivo (nella specie la morte) riguardante la parte - deve ritenersi del tutto inidonea ad integrare una dichiarazione finalizzata alla provocazione dell'interruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)