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Sez. L, Sentenza n. 6210 del 22/10/1986 (Rv. 448471 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL LETAME MEDIANTE ESSICCAMENTO - IMPRESA AGRICOLA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448471-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL LETAME MEDIANTE ESSICCAMENTO - IMPRESA AGRICOLA - ESCLUSIONE.*

Ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale non può considerarsi agricola l'impresa che abbia ad oggetto la attività di trasformazione del letame mediante essiccazione sia perché questa non rientra nelle attività agricole in senso stretto di cui all'art. 2135 primo comma cod. civ. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame), sia perché neppure può considerarsi connessa a queste stesse ex art. 2135, secondo comma, non essendo il letame un prodotto agricolo, né rientrando nello Esercizio normale dell'agricoltura la sua trasformazione. L'impresa suddetta pertanto è assoggettata alla contribuzione prevista per le aziende industriali. (V 6662/83, mass n 431389; (V 2972/82, mass n 420876).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)