Sez. U, Sentenza n. 6378 del 07/07/1994 (Rv. 487302 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione | Per mancata utilizzazione del bene ai fini della realizzazione dell'opera pubblica - Domanda anteriore al provvedimento relativo dell'espropriante o del prefetto - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione
La controversia avente ad oggetto la pretesa dell'espropriato alla retrocessione parziale del bene non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica, se anteriore al provvedimento dell'espropriante (ovvero del Prefetto su istanza dell'espropriato) che dichiari che le porzioni immobiliari, delle quali si pretende la restituzione, più non servono alla detta opera, investe situazioni soggettive che sono prive della consistenza del diritto e si correlano a potestà discrezionali della pubblica amministrazione, di fronte alle quali possono configurarsi soltanto interessi legittimi, tutelabili non davanti al giudice ordinario, ma in sede di giurisdizione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)