Sez. 6, Sentenza n. 3093 del 04/07/2000 Cc. (dep. 06/09/2000) Rv. 217716 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA | Avviso al difensore - Modalità per l'invio - Diverse dalle notificazioni - Possibilità - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA
In tema di avvisi al difensore, nel caso di cui all'art. 390 cod. proc. pen., la norma prevede che l'avviso non debba essere "notificato", bensì che debba essere "dato". L'espressione significa che l'autorità procedente, non essendo imposto lo strumento della notificazione, può portare a conoscenza dell'interessato l'avviso dovuto con modalità diverse da quelle prescritte per le notificazioni, sempre che siano idonee a procurare la conoscenza effettiva della notizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)