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Sez. 2, Sentenza n. 5543 del 15/12/1995 Cc. (dep. 23/05/1995) Rv. 204741 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Difensore | Avviso al difensore - Avviso telefonico - Sufficienza - Conferma telegrafica - Necessità - Esclusione - Messaggio ricevuto dalla segreteria telefonica - Conferma telegrafica - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204741-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Difensore

In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 cod. proc. pen. non contiene espresse previsioni sulle formalità del relativo avviso e della sua notificazione o comunicazione al difensore, sicché è valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen., senza che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al quarto comma del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto essenziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)