Sez. 1, Sentenza n. 3141 del 30/03/1994 (Rv. 486008 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere | Quota dell'I.R.P.E.F. applicata dall'E.N.P.A.S. sull'indennità di buonuscita - Domanda di rimborso - Termine - Indennità di buonuscita - Liquidazione successiva al 31 dicembre 1979 - Disciplina ex legge n. 482 del 1985 - Applicabilità - Giudizio per il rimborso - Pendenza - Nuovi e più favorevoli criteri di tassazione - Applicazione - Mancanza della relativa domanda - Irrilevanza - Somma dovuta in restituzione - Quantificazione da parte della Commissione tributaria - Ammissibilità - Esclusione.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere
La domanda di rimborso di quote dell'I.R.P.E.F. applicata dall'E.N.P.A.S. sull'indennità di buonuscita per fini di successivo versamento all'erario, secondo le disposizioni del d.P.R. n. 597 del 1973, è soggetta, trattandosi di "versamento diretto" al termine di decadenza di 18 mesi dalla relativa esecuzione di tale atto, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, eccezion fatta per i casi di liquidazione della prestazione in periodo successivo al 31 dicembre 1979 e di giudizio pendente relativamente alla pretesa detassazione, nei quali, giusto il combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, l'applicabilità dei nuovi e più favorevoli criteri di tassazione, stabiliti dalla stessa legge, ha luogo su semplice istanza dell'interessato e senza che rilevi la mancata presentazione della domanda suddetta, escludendosi, peraltro, che alla quantificazione della somma dovuta in restituzione possa procedere direttamente la Commissione tributaria davanti alla quale pende il detto giudizio ed essendo, invece l'operazione rimessa all'ufficio finanziario, attraverso la procedura di cui all'art. 42 bis del d.P.R. n. 62 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 42 bis CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)