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Sez. L, Sentenza n. 1778 del 15/03/1986 (Rv. 445099 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - SEMPLICE CORRELAZIONE CRONOLOGICA O TOPOGRAFICA O COLLEGAMENTO MARGINALE FRA ATTIVITÀ LAVORATIVA E SINISTRO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445099-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - SEMPLICE CORRELAZIONE CRONOLOGICA O TOPOGRAFICA O COLLEGAMENTO MARGINALE FRA ATTIVITÀ LAVORATIVA E SINISTRO - INSUFFICIENZA.*

L'espressione "occasione di lavoro", adottata dall'art. 2 del d.P. R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per la Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), non può essere intesa in senso così lato da rendere sufficiente (ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio) una semplice correlazione cronologica o topografica o un collegamento meramente marginale fra attività lavorativa e sinistro, atteso che il rischio coperto dall'Assicurazione è quello specifico - richiedente la sussistenza di un autentico nesso eziologico tra lavoro ed infortunio - e non già quello generico cui può essere esposta la generalità dei soggetti, a prescindere dall'esplicazione di una determinata attività lavorativa. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la sussistenza dell'Obbligo assicurativo antinfortunistico nei confronti di lavoratori a domicilio addetti al montaggio di "voci" metalliche per fisarmoniche, avendo accertato che l'uso della benzina, oggetto della previsione del n. 13 dell'art. 1 del d.P.R. citato, non era richiesto dall'attività lavorativa ed era invece dovuto all'iniziativa dei singoli lavoratori, contrastata dal datore di lavoro). (V 1403/75, mass n 374956).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)