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Sez. 2, Sentenza n. 726 del 16/01/2008 (Rv. 601274 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Violazione dell'art. 23 cod. strada (installazione di insegne pubblicitarie senza autorizzazione) - Atti positivi dell'Amministrazione volti a creare un ragionevole affidamento sulla legittimità della condotta - Inesistenza - Esimente della buona fede - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601274-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla violazione dell'art. 23 del codice della strada (installazione di insegne pubblicitarie senza autorizzazione), non sussiste l'esimente della buona fede come causa di esclusione della responsabilità, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove sia esclusa la sussistenza di atti positivi dell'Amministrazione competente a concedere l'autorizzazione, volti a creare un ragionevole affidamento sulla legittimità della condotta contestata. (Nella specie si erano sanzionati i venditori ortofrutticoli per avere installato insegne pubblicitarie sui chioschi di vendita del mercato; la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione in quanto le insegne erano state installate prima ancora della presentazione delle domande di autorizzazione e in difetto di prova dell'assunto degli opponenti, secondo il quale un dirigente del comune le aveva provvisoriamente autorizzate nell'attesa del provvedimento autorizzatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)