Sez. 1, Sentenza n. 10477 del 08/05/2006 (Rv. 590951 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa in ordine al fatto vietato - Buona fede - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Presupposti - Buona fede indotta dal comportamento della P.A. addetta al controllo dell'attività sanzionata - Condizioni di rilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
Non può ravvisarsi colpa dell'agente - e dunque illecito amministrativo - se il suo autore versi in condizioni di buona fede, siccome determinata da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza e prudenza; l'ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo di quell'attività, sempre che si accerti che l'affidamento che esso ingenera nel privato rivesta portata tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della condotta dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)