diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4862 del 02/10/1984 (Rv. 436776 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - PERSISTENZA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203/1982.*
Stato
decisa il 1984-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436776-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - PERSISTENZA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203/1982.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie in ordine alle controversie concernenti l'affitto dei fondi rustici, la proroga dei contratti associativi ed il conseguente rilascio dei fondi, non è venuta meno per effetto del disposto del primo comma dell'art. 47 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari), dettato al duplice fine di ribadire la Competenza di dette Sezioni su tutte le controversie relative alla disciplina dell'affitto e di stabilire una generale applicabilità del rito del lavoro ad ogni altra controversia agraria. (V 1490/84, mass n 433577; (V 6865/83, mass n 431529).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)