diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 817 del 28/01/1987 (Rv. 450496 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ART. 8, SECONDO COMMA, DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463 (NEL TESTO RISULTANTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 NOVEMBRE 1983 N. 638) - REDDITO SUPERIORE AD UN DETERMINATO IMPORTO - SOSPENSIONE DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - MANCANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450496-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ART. 8, SECONDO COMMA, DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463 (NEL TESTO RISULTANTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 NOVEMBRE 1983 N. 638) - REDDITO SUPERIORE AD UN DETERMINATO IMPORTO - SOSPENSIONE DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - MANCANZA - EFFETTI.*

La norma dell'art. 8, secondo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 - la quale (nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638) prevede che la pensione d'Invalidità non è attribuita e, se attribuita, ne resta sospesa la corresponsione, ove l'aspirante sia possessore di un reddito superiore ad un determinato importo - ha effetto dal 26 novembre 1983, non essendone stata prevista la retroattività, e va interpretata nel senso che la situazione reddituale ostativa (la cui Mancanza non costituisce condizione dell'Azione, ma semplice condizione negativa di efficacia del diritto alla pensione o all'ulteriore godimento della medesima) comporta soltanto la temporanea inesigibilità della prestazione pensionistica, senza alcuna incidenza sull'accertata sussistenza del diritto, essendo tale inesigibilità destinata a cessare quando il reddito si riduca al di sotto del previsto limite massimo. La sussistenza di tale requisito di esigibilità deve essere verificato dal giudice, in relazione alle ipotesi di condanna alla prestazione per il periodo successivo al 26 novembre 1983, con la conseguenza che, in Mancanza di detta verifica, la pronuncia di condanna acquista efficacia di giudicato implicito (preclusivo del potere dell'i.N.P.S. di sospendere la prestazione per il periodo anteriore al giudicato stesso) anche in ordine all'inesistenza di una situazione reddituale ostativa. (V 4241/85, mass n 441735; (V 1236/85, mass n 439347; (V 311/85, mass n 438536).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)