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Sez. 5, Sentenza n. 27656 del 03/05/2001 Ud. (dep. 09/07/2001) Rv. 220231 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Sacerdote cattolico in possesso per ragioni del suo ministero di notizie su soggetto coinvolto nella protezione di un latitante - Obbligo di riferire alla autorità giudiziaria - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220231-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

In tema di favoreggiamento personale, poiché l'art. 4 dell'accordo tra Stato e Chiesa cattolica, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, prevede che gli ecclesiastici non sono tenuti a fornire a magistrati a ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero, non è punibile il sacerdote cattolico che, avendo così appreso notizie su persona che abbia svolto un ruolo nella protezione di un latitante, fornisca all'autorità giudiziaria informazioni incomplete, senza che sia consentito distinguere tra la semplice reticenza e le dichiarazioni non veritiere.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 4, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Costituzione art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)