Sez. 6, Sentenza n. 6912 del 15/12/2016 Ud. (dep. 14/02/2017) Rv. 269163 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE | "Segreto ministeriale" - Ambito di operatività - Individuazione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE
In tema di prova testimoniale, il "segreto ministeriale", previsto dall'art. 200 cod. proc. pen. per tutti i ministri delle confessioni religiose nonché, per i ministri di culto cattolico, anche dall'art. 4, l. 25 marzo 1985 n. 121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, non comprende solo le notizie apprese nel sacramento della confessione, ma tutte quelle acquisite nell'ambito delle attività connesse all'esercizio del ministero religioso con esclusione delle informazioni di cui si è avuta conoscenza nell'ambito dell'attività "sociale" svolta dagli ecclesiastici. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato i ricorsi proposti dagli imputati, rispettivamente una suora e un sacerdote, condannati per il reato di falsa testimonianza, ritenendo escluse dal segreto ministeriale le informazioni apprese da una giovane, vittima di reiterate violenze sessuali di gruppo, che si era rivolta al sacerdote chiedendo aiuto ed era stata da questo affidata alla suora).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 199 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)