Sez. 1, Sentenza n. 15760 del 20/01/2017 Ud. (dep. 29/03/2017) Rv. 269573 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Comunicazioni dell'autore del reato con terzi occasionalmente percepite da un operatore di P.G. - Divieto di testimoniare - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
Le comunicazioni dell'autore del reato con terzi, occasionalmente percepite da un ufficiale agente di polizia giudiziaria, non costituiscono "dichiarazioni" e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte dell'operante. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza di un carabiniere che, libero dal servizio, si era casualmente imbattuto nell'autore del reato subito dopo la sua commissione e lo aveva sentito richiedere per telefono, alle proprie interlocutrici, di portargli un'autovettura e gli effetti personali per consentirgli di allontanarsi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)