Sez. 3, Sentenza n. 9292 del 09/07/2001 (Rv. 548023 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Impugnazione - Individuazione in base alla qualificazione del giudice a quo - Opposizione all'esecuzione - Appello - Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve compiersi in base all'azione come qualificata dal giudice del provvedimento impugnato, indipendentemente dalla sua esattezza, sindacabile solo dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione in base a tale criterio; pertanto, la sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., se l'azione è stata definita opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)