Sez. 3, Ordinanza n. 454 del 12/01/2005 (Rv. 579561 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Decisione - Mezzo di impugnazione esperibile - Qualificazione dell'opposizione operata dal giudice - Rilevanza esclusiva - Opposizione agli atti esecutivi - Proposta avanti al giudice di pace - Qualificazione e decisione come opposizione all'esecuzione - Valore della causa eccedente il limite di valore della decisione equitativa - Impugnabilità con l'appello e non con il ricorso per Cassazione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Con riguardo alle impugnazioni esperibili avverso le sentenze che decidono sulle opposizioni in materia esecutiva, l'individuazione del mezzo d'impugnazione deve avvenire sulla base della qualificazione che all'opposizione proposta ha dato il giudice nella decisione. Ne consegue che, qualora il giudice di pace, investito di un'opposizione agli atti esecutivi, l'abbia qualificata e decisa come opposizione all'esecuzione ed il valore del credito per cui si procede esecutivamente ecceda la soglia entro la quale la decisione è soggetta alla regola equitativa, la sentenza dev'essere impugnata con l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione, che, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)