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Sez. 3, Sentenza n. 41367 del 10/10/2008 Ud. (dep. 06/11/2008) Rv. 241536 - 01

LAVORO - IN GENERE | Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - Abrogazione della previgente disciplina ad opera D.Lgs. n. 81 del 2008 - Continuità normativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241536-01

LAVORO - IN GENERE

In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall'art. 32, comma primo, lett. b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dall'art. 13, comma decimo, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dagli artt. 20 e 21, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dall'art. 68, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante "Attuazione dell'art. 1 L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 68 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)