Sez. 3, Sentenza n. 18258 del 26/08/2014 (Rv. 632304 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE | Cessione di azienda - Effetti processuali - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Sussistenza - Incidenza dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 sulla disciplina processuale - Esclusione - Conseguenze - Procedura esecutiva nei confronti di soggetto diverso da quello indicato nel titolo esecutivo - Opposizione - Onere della prova a carico del creditore - Sussistenza.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE
Nel caso di trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda), il cessionario, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo d'azienda), assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., senza che assuma rilievo, a tal fine, l'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell'azienda. Ne consegue che, in caso di procedura esecutiva intrapresa nei confronti di soggetto diverso da quello indicato nel titolo, spetta al creditore procedente allegare e dimostrare l'effettiva estensione soggettiva del titolo esecutivo ovvero che l'esecuzione era stata intrapresa nei confronti del successore "ex latere debitoris".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)