Sez. 1, Sentenza n. 4978 del 02/11/1978 (Rv. 394717 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZE DI DIVORZIO PRONUNCIATE PER RAGIONI NON IDENTICHE MA SOSTANZIALMENTE ANALOGHE A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE ITALIANA - MANCATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DELLE PARTI EX ART 17 DELLE PRELEGGI - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO INTERNO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLO ART 3 COST - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZE DI DIVORZIO PRONUNCIATE PER RAGIONI NON IDENTICHE MA SOSTANZIALMENTE ANALOGHE A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE ITALIANA - MANCATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DELLE PARTI EX ART 17 DELLE PRELEGGI - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO INTERNO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLO ART 3 COST - INSUSSISTENZA.*
La mancata osservanza, da parte del giudice straniero, della norma di diritto internazionale privato che imponga l'applicazione della legge nazionale delle parti, come l'art 17 delle preleggi per le cause di stato, non impedisce, di per se, la delibazione positiva della pronuncia da quel giudice resa fra cittadini italiani, atteso che tale preclusione si verifica solo quando la sentenza straniera risulti in contrasto, nella concretezza delle statuizioni adottate, con l'ordine pubblico italiano. In particolare, in materia matrimoniale, tale contrasto non e ravvisabile quando il giudice straniero, abbia pronunciato il divorzio per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle previste dalla legge italiana,(nella specie,"stato di separazione da sempre esistito fra i coniugi, mai convissuti sotto lo stesso tetto, creante un'assoluta impossibilita di ricostituzione della convivenza coniugale").Detti principi manifestamente non implicano una violazione del precetto di cui all'art 3 della Costituzione, sotto il profilo che il cittadino italiano, per cause di divorzio decise dal giudice straniero, potrebbe in effetti fruire di un regime non del tutto coincidente a quello applicato dal giudice nazionale agli altri cittadini, trattandosi di conseguenza generale ed inevitabile della accettazione delle regole sulla Competenza internazionale, e della conseguente Rilevanza, per l'ordinamento interno, dei cosiddetti momenti di collegamento. (V 415/77, mass n 383962; (V 154/77, mass n 383653).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)