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Sez. 1, Sentenza n. 415 del 27/01/1977 (Rv. 383962 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - DIVORZIO DI MATRIMONIO ALL'ESTERO DI UN CITTADINO ITALIANO - APPLICAZIONE DELLA LEGGE STRANIERA - CAUSA DI DIVORZIO ANALOGA ALLE PREVISIONI NORMATIVE ITALIANE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383962-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - DIVORZIO DI MATRIMONIO ALL'ESTERO DI UN CITTADINO ITALIANO - APPLICAZIONE DELLA LEGGE STRANIERA - CAUSA DI DIVORZIO ANALOGA ALLE PREVISIONI NORMATIVE ITALIANE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*

In tema di delibazione di sentenza straniera di divorzio, relativa a matrimonio contratto all'estero dal cittadino italiano, la circostanza che il giudice straniero non abbia applicato la legge italiana, secondo il criterio di collegamento previsto dall'art 17 primo comma disp prel cod civ, non e ostativa al riconoscimento della sentenza medesima, sotto il profilo della contrarieta all'ordine pubblico dello stato, qualora l'applicazione di norme straniere, da parte di quel giudice, abbia portato, nel caso concreto, ad una pronuncia di divorzio in situazioni sostanzialmente analoghe a quelle previste dal nostro ordinamento come giustificative della dissolubilita del matrimonio. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto che la Corte di appello aveva correttamente dichiarato l'efficacia in Italia di una pronuncia straniera di divorzio, emessa a norma della legge cecoslovacca, in quanto si fondava sullo accertamento di uno stato di separazione protrattosi per lungo tempo, e tale da impedire la ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi). (Conf 1593/76, mass n 380344; (V 2920/73, mass n 366555; (V 1941/70, mass n 347972).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)