diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1211 del 26/04/1971 (Rv. 351369 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - DIVIETO - FINALITA - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351369-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - RETROATTIVITA - DIVIETO - FINALITA - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*

In tema di successione delle norme giuridiche nel tempo vige il principio della irretroattivita, ispirato all'insopprimibile esigenza che ogni soggetto possa valutare le conseguenze dei propri Atti in base alla legge nel corso della cui vigenza debbono essere compiuti. Tale principio, assunto nel campo del diritto penale a precetto costituzionale di carattere assoluto, resta valido, anche per ogni altro settore del diritto, come direttiva generale, cui il legislatore puo derogare in via di eccezione, in modo espresso o comunque non equivoco quando ricorrono manifeste esigenze di regolare soprattutto rapporti giuridici non ancora definiti e conclusi. (V 1829'69, mass n 340933).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)