Sez. U, Sentenza n. 11545 del 15/12/2011 Ud. (dep. 23/03/2012) Rv. 251820 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Esercizio abusivo della professione di ragioniere o perito commerciale o dottore commercialista - Svolgimento di attività consistenti nella tenuta della contabilità aziendale, nella redazione delle dichiarazioni fiscali e nell'effettuazione dei relativi pagamenti - Reato - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale - quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953 - anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione. (In motivazione la Corte ha tuttavia precisato che ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del nuovo D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1068 CORTE COST., Legge 28/12/1952 num. 3060 CORTE COST., Legge 24/02/2005 num. 34, Cod. Civ. art. 2229, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)