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Sez. 6, Sentenza n. 2267 del 12/03/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261796 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile prescrivente misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito - Condotta elusiva - Nozione - Mero inadempimento - Reato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261796-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (Nella specie, relativa a sequestro giudiziario delle quote dei soci accomandanti di una società gestita dall'imputato, disposto dal giudice civile in conseguenza di un suo inadempimento contrattuale, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 388 cod. pen. nella condotta ostruzionistica opposta al custode giudiziario, impossibilitato a ricostruire l'entità del patrimonio sociale per la mancata consegna dei documenti contabili ed amministrativi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)