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Sez. 1, Sentenza n. 6950 del 08/04/2004 (Rv. 571997 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Mancata previsione delle parti di un vincolo all'osservanza della procedura ordinaria - Conseguenze - Modifica ed ampliamento degli iniziali quesiti fino all'udienza di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571997-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE

Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza della procedura ordinaria, è consentito ai compromettenti, nell'ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare gli iniziali quesiti, senza possibilità di evocare il disposto degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., purché sia osservato il principio del contraddittorio, che attiene all'ordine pubblico. Ad un tal riguardo, detto principio non può ritenersi violato allorché gli arbitri abbiano concesso alle parti di modificare le domande iniziali entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, tuttavia garantendo ad esse il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni (anche dopo la chiusura dell'istruttoria) sulle domande stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)