diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12297 del 07/06/2011 (Rv. 617826 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO | Contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" - Applicabilità del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617826-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)