Sez. L, Sentenza n. 282 del 10/01/2008 (Rv. 600977 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione - Carattere relativo - Momento di piena conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro - Fattispecie relativa ad accertamento dei fatti in sede penale in riferimento al c.c.n.l. Ferrovie dello Stato per il triennio 1998/2000.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia di licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione degli addebiti va intesa in senso relativo, dovendosi tenere conto - in specie quando sussistano ragioni obbiettive che possono far ritardare il momento della percezione - del tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti da parte del soggetto abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere (nella specie, la S.C., con riferimento all'art. 107 del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato per il triennio 1998-2000, che prevedeva la previa contestazione dell'addebito "entro trenta giorni dalla cognizione del fatto", ha confermato la pronuncia impugnata con la quale era stata ritenuta la legittimità del licenziamento, evidenziando che la persona incaricata di seguire la vicenda, oggetto di procedimento penale, era priva di potere rappresentativo e ricopriva un ruolo di soggetto esterno rispetto alla società, per cui, correttamente, era stata ancorata la decorrenza del termine della contestazione al momento, successivo, della messa a disposizione della documentazione al competente organo della società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)