Sez. 5, Sentenza n. 6992 del 08/04/1988 Ud. (dep. 16/06/1988) Rv. 178606 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - QUESTIONE DI STATO PERSONALE - OMESSA PRODUZIONE DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - QUESTIONE DI STATO PERSONALE - OMESSA PRODUZIONE DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
Nel caso di procedimento per bancarotta, è legittimo il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. pen., qualora l'imputato non abbia prodotto, in osservanza di un preciso Onere di allegazione, l'atto di opposizione al fallimento così che il giudice non possa valutarne i motivi e, quindi, stabilire se sia apparentemente fondato. (Conf mass n 167834).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)