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Sez. 5, Sentenza n. 1415 del 07/11/1984 Ud. (dep. 11/02/1985) Rv. 167834 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI STATO - ATTO DI OPPOSIZIONE - ALLEGAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167834-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI STATO - ATTO DI OPPOSIZIONE - ALLEGAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ.*

Nel caso di procedimento per bancarotta, è legittimo il rigetto della istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. pen., qualora l'imputato non abbia prodotto, in osservanza di un preciso Onere di allegazione, l'atto di opposizione al fallimento così che il giudice non possa valutarne i motivi e, quindi, stabilire se sia apparentemente fondato. (Conf mass n 151639 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)