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Sez. 5, Sentenza n. 3902 del 05/07/1989 Ud. (dep. 20/03/1990) Rv. 183771 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE CIRCA LA SERIETÀ DELLA OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183771-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE CIRCA LA SERIETÀ DELLA OPPOSIZIONE.*

L'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento importa la sospensione del procedimento penale di bancarotta ai sensi dell'art. 19 cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui tale opposizione sia ritenuta seria, cioè apparentemente fondata, da parte del giudice di merito, la cui valutazione, ove congruamente motivata e immune da vizi logici e da errori giuridici, non è censurabile in Cassazione. (Conf mass n 178606; (Conf mass n 179132; (Conf mass n 167834; (Conf mass n 151639, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)