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Sez. L, Sentenza n. 2194 del 02/03/1987 (Rv. 451422 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - TERMINI DI DIECI ANNI - DECORRENZA - PRESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA ANCHE DOPO RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - DECORRENZA E INCIDENZA DELLA PRESCRIZIONE SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER LA PERDITA DELLA PENSIONE - ESTENSIONE AL RISARCIMENTO PER LA PERDITA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451422-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - TERMINI DI DIECI ANNI - DECORRENZA - PRESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA ANCHE DOPO RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - DECORRENZA E INCIDENZA DELLA PRESCRIZIONE SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER LA PERDITA DELLA PENSIONE - ESTENSIONE AL RISARCIMENTO PER LA PERDITA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*

L'Azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2116 cod. civ. per omesso versamento contributivo si prescrive nel termine di dieci anni dal momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita (totale o parziale) della prestazione previdenziale da parte del lavoratore assicurato. Peraltro, ove il lavoratore assicurato prosegua la sua attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la detta prescrizione inizia a decorrere e quindi incide solo sul diritto al risarcimento del danno per la perdita della pensione, che a quel momento è diventata attuale, ma non riguarda anche il risarcimento del danno relativo alla perdita delle prestazioni previdenziali cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nel prosieguo della sua attività lavorativa se il datore di lavoro avesse puntualmente adempiuto all'Obbligo dell'ulteriore correlativa contribuzione previdenziale. (V 374/86, mass n 443985).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)