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Sez. L, Sentenza n. 1622 del 15/02/1988 (Rv. 457660 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER OMESSA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - INDIVIDUAZIONE - DECORRENZA DELLA RELATIVA PRESCRIZIONE - COINCIDENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457660-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER OMESSA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - INDIVIDUAZIONE - DECORRENZA DELLA RELATIVA PRESCRIZIONE - COINCIDENZA.*

Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa, a norma dell'art. 2116, secondo comma, cod. civ., sorge nel momento in cui si verifica la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, tanto che solo da tale momento (e non da quello in cui si è maturata la prescrizione dei contributi) decorre la prescrizione del relativo diritto, e dallo stesso momento diviene esperibile la correlativa Azione giudiziaria, perché la responsabilità del datore di lavoro si fonda sul duplice presupposto dello inadempimento contributivo e della conseguente perdita, totale o parziale, della pensione. (V 2194/87, mass n 451422; (V 2048/82, mass n 419906; (V 551/81, mass n 411033; (Conf 374/86, mass n 443985; (Conf 831/85, mass n 439013; (Conf 708/84, mass n 432964).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)