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Sez. L, Sentenza n. 374 del 21/01/1986 (Rv. 443985 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - MOMENTO COSTITUTIVO - INDIVIDUAZIONE - COINCIDENZA CON QUELLO DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443985-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - MOMENTO COSTITUTIVO - INDIVIDUAZIONE - COINCIDENZA CON QUELLO DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI - IRRILEVANZA.*

In ipotesi di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ. sorge nel momento in cui si verifica l'evento lesivo dipendente dal duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale (alla maturazione dei requisiti legali previsti per il diritto a pensione), onde da tale momento, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione del suddetto diritto risarcitorio. (Conf 831/85, mass n 439013; (Conf 4934/84, mass n 436813).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)