Sez. 2, Sentenza n. 10482 del 22/10/1998 (Rv. 519973 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Sopraelevazione di costruzione unita ad un' altra - Disciplina ai sensi dell' art. 885 cod. civ. (sopraelevazione di muro comune) - Esclusione - Distanza inderogabile dal confine, stabilita dal regolamento locale - Applicabilità - Conseguenze - Linea spezzata verticale - Irrilevanza - Prevalenza sulla normativa delle distanze del cod. civ. e sul principio della prevenzione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)
La sopraelevazione di una costruzione unita ad un' altra, pur avendo in comune il muro divisorio, non è disciplinata dall' art. 885 cod. civ., ma soggiace ai limiti del regolamento locale, anche se, nel caso di distanza inderogabile dal confine, ne deriva una costruzione secondo una linea spezzata, non consentita dalle norme sulle distanze stabilite dal cod. civ. che impongono di allineare la costruzione al piano sottostante; né può invocarsi il principio della prevenzione, anche a volerlo ritenere applicabile su terreno già edificato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 885
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)