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Sez. 3, Sentenza n. 1483 del 18/04/1975 (Rv. 375065 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - SPEDIZIONE A MEZZO POSTA - RICEZIONE TARDIVA DA PARTE DELLA CANCELLERIA - IMPROCEDIBILITA - CONSEGNA TEMPESTIVA ALL'UFFICIO POSTALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375065-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - SPEDIZIONE A MEZZO POSTA - RICEZIONE TARDIVA DA PARTE DELLA CANCELLERIA - IMPROCEDIBILITA - CONSEGNA TEMPESTIVA ALL'UFFICIO POSTALE - IRRILEVANZA.*

Deve ritenersi improcedibile il ricorso per Cassazione pervenuto in piego raccomandato nella cancelleria della Corte oltre i venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti, a nulla rilevando che esso sia stato consegnato all'ufficio postale per la spedizione prima della scadenza del termine stabilito dall'art 369 cod proc civ; invero, colui che si avvale del servizio postale per il deposito del ricorso in Cassazione, deve sopportare il rischio inerente al mezzo prescelto, e, quindi, qualsiasi eventuale ritardo addebitabile agli uffici postali non puo giustificare l'inosservanza del termine perentoriamente stabilito per il deposito. (Conf 2405/73, mass n 365782).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)