Sez. 5 - , Sentenza n. 20532 del 02/04/2019 Ud. (dep. 13/05/2019) Rv. 275311 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI | Circostanza aggravante della pluralità di fatti di bancarotta – Mancata contestazione – Violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
In tema di reati fallimentari, laddove all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., in quanto la predetta circostanza comporta una disciplina più favorevole di quella derivante dalle regole generali sulla determinazione della pena in caso di pluralità di reati, e la contestazione di questi ultimi pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa. (Conf. Sez. 5, n. 26 del 1972, Rv. 120232; Sez. 5, n. 13390 del 2019, n.m.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)