Sez. L, Sentenza n. 5098 del 02/04/2003 (Rv. 562170 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cancellazione dall'albo anteriormente alla maturazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione - Diritto alla restituzione dei contributi versati - Inclusione in detta restituzione di tutti i contributi previsti dall'art 10, primo comma, legge n. 576 del 1980 - Configurabilità - Dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 38, 2 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In caso di cancellazione del professionista dall'Albo forense anteriormente alla maturazione dei requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, in base all'inequivoco significato letterale del combinato disposto degli artt. 10 e 21 della legge n. 576 del 1980, il professionista ha diritto al rimborso di tutti i contributi soggettivi versati, e cioè, oltre che a quello corrispondente al dieci per cento per i redditi fino a lire quaranta milioni, anche a quello corrispondente al tre per cento del reddito eccedente quella cifra. Tale interpretazione non si presta a censure di illegittimità costituzionale sotto il profilo di una violazione dell'art. 38 Cost., non configurandosi alcuna lesione del diritto dei professionisti iscritti alla tutela previdenziale ed assistenziale, né sotto il profilo di un "vulnus" all'art. 2 Cost., sub specie di violazione del principio di solidarietà (principio che, se comporta che nell'ambito della medesima categoria assistita, o anche di diverse categorie, il livello delle prestazioni sia sganciato, entro certi limiti, dall'ammontare delle contribuzioni a vantaggio dei soggetti o delle categorie meno fortunati, non impone certamente che il peso delle prestazioni previdenziali debba essere posto a carico di soggetti non aventi diritto alle medesime prestazioni previdenziali, restando in ogni caso demandato alla discrezionalità legislativa la determinazione dei modi e delle forme di tale partecipazione), né, infine, sotto il profilo di un contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto alla disciplina di cui al combinato disposto del terzo comma dell'art. 10 e del primo comma dell'art. 21 della legge n. 576 del 1980, che prevede la non ripetibilità del contributo del tre per cento in favore degli avvocati già pensionati che proseguono nell'esercizio della professione, attesa la non omogeneità delle posizioni poste a confronto, non essendo comparabile la posizione dei pensionati che, già beneficiari del sistema, continuano ad esercitare la professione con quella dei recedenti privi dei requisiti pensionistici, i quali escono dal sistema senza ricevere alcunché.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)