diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10458 del 21/10/1998 (Rv. 519948 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Mancata maturazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione - Diritto alla restituzione dei contributi versati - Contributi soggettivi - Inclusione ex art. 21 legge n. 576 del 1980 - Contributi integrativi ex art. 11- Rimborso - Esclusione - Funzione solidaristica - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519948-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Il professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che, non avendo maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, chieda la restituzione dei contributi non ha il diritto di conseguire il rimborso, oltre che dei contributi soggettivi di cui all'art. 10, così come previsto dall'art. 21, anche dei contributi integrativi di cui all'art. 11, neanche se di fatto rimasti a carico del professionista perché non rimborsati dai clienti in base al corrispondente aumento dei corrispettivi dagli stessi dovuti, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi, non influenti sul computo della pensione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)