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Sez. U, Sentenza n. 630 del 22/02/1976 (Rv. 379280 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PENSIONI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESTENSIONE - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE A TRATTENUTE SULLA PENSIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379280-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PENSIONI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESTENSIONE - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE A TRATTENUTE SULLA PENSIONE - INCLUSIONE.*

Il giudizio della Corte dei conti deve spingersi oltre il momento della liquidazione del vitalizio ed esprimersi su qualunque atto di rifiuto o di riduzione che incida sull'an o sul quantum del diritto al vitalizio stesso, onde ne restano esclusi solo i pagamenti, ossia quegli Atti che, attenendo alla fase esecutiva dell'obbligazione dello stato, di quest'ultima non pongono in questione i presupposti e gli elementi costitutivi, cosi come vennero fissati in Sede di liquidazione. Rientrano percio nella giurisdizione della Corte dei conti non solo le controversie relative alla liquidazione della pensione, ma anche quelle relative ai provvedimenti che abbiano operato trattenute sulle rate di pensione, in ossequio alle norme che vietano il cumulo del trattamento di quiescenza con un trattamento di attivita. (V 221/71, mass n 349646).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)