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Sez. 3, Sentenza n. 3909 del 12/06/1986 (Rv. 446739 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446739-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di diritto di ripresa del fondo rustico, da parte del concedente che manifesti l'intenzione di coltivarlo direttamente, il giudice del merito - ai fini del giudizio di proporzionalità della capacità lavorativa del concedente medesimo e della sua famiglia a soddisfare in modo prevalente le esigenze colturali del fondo - deve tener conto da un lato della estensione del fondo; delle varie colture che in esso possono essere praticate in relazione alla naturale vocazione delle diverse zone; della forza lavorativa richiesta per le varie tecniche colturali impiegabili; della possibilità o meno dell'utilizzazione delle macchine agricole e di ogni altra circostanza idonea a determinare in concreto la forza lavorativa occorrente per la normale conduzione del fondo; nonché - sott'altro aspetto - delle persone del nucleo familiare che, col contributo della loro specifica forza lavorativa, possano partecipare effettivamente ai necessari lavori agricoli in modo che lo accertamento della richiesta proporzionalità risulti come logica conseguenza delle indagini compiute. (V 4719/84, mass n 436615; (V 4672/84, mass n 436580; (2198/81, mass n 412937).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)