Sez. U, Sentenza n. 21857 del 19/10/2007 (Rv. 599605 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso sentenza del tribunale su opposizione a verbale di accertamento della polizia postale - Legittimazione passiva - Ministero dell'interno - Notifica del ricorso alla polizia postale - Inammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza del tribunale che abbia deciso su opposizione proposta in relazione a verbale di accertamento della polizia postale, con cui erano state contestate violazioni sanzionate dall'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al ministero degli interni; ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione qualora il ricorso, proposto contro il predetto ministero, sia notificato, invece, alla polizia postale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 14/11/1995 num. 481, Legge 14/11/1995 num. 481 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)