Sez. 2, Sentenza n. 4418 del 26/02/2007 (Rv. 596949 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Sanzione amministrativa - Opposizione - Legittimazione passiva dell'organo periferico dell'amministrazione che abbia adottato la sanzione - Configurabilità anche in sede di impugnazione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, legittimato passivo è l'organo che ha emanato il provvedimento sanzionatorio anche quando trattasi di un organo periferico dell'amministrazione statale (nella specie: sezione di Catania dell' Ispettorato Centrale Repressione Frodi) che agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale anche quando abbia la veste di organo periferico dello Stato. Tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di gravame innanzi alla Corte di Cassazione, giacché nella disciplina della 689/81 non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'Autorità' che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, subentri nella fase di impugnazione la legittimazione del Ministro.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)