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Sez. 1, Sentenza n. 2226 del 29/03/1983 (Rv. 427076 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - CONTRATTO DI APPALTO - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - REQUISITI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO AVVENUTA DOPO L'INIZIO DELLA COSTRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427076-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - CONTRATTO DI APPALTO - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - REQUISITI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO AVVENUTA DOPO L'INIZIO DELLA COSTRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI - AMMISSIBILITÀ.*

Perché un contratto di appalto possa fruire delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408, esso non solo deve avere ad oggetto una costruzione rientrante nella previsione della legge, ma deve avere contribuito alla realizzazione della costruzione predetta, nei modi e nei termini prescritti; di modo che, nel caso di risoluzione del contratto stesso e di attuazione dell'opera nel termine di legge a mezzo di altri rapporti giuridici, gli indicati benefici sono applicabili esclusivamente nell'ipotesi in cui la risoluzione sia avvenuta dopo l'inizio della costruzione, e non anche in epoca anteriore, atteso che solo nel primo caso il contratto può ritenersi occorrente alla realizzazione dell'opera e, quindi, all'attuazione del fine giustificativo della norma agevolatrice. Tale principio manifestamente non pone in contrasto la citata norma con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra contratti risolti prima o dopo l'inizio della costruzione, attesa l'obiettiva ed evidente differenza tra le situazioni considerate. (Conf 2727/82, mass n 420953; (Conf 5024/78, mass n 394783).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)