Sez. 1, Sentenza n. 6376 del 28/11/1981 (Rv. 417173 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO CONTRO L'ASSICURATORE - DEBITO DI QUEST'ULTIMO - NATURA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO CONTRO L'ASSICURATORE - DEBITO DI QUEST'ULTIMO - NATURA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, l'Azione diretta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante-assicurato dà luogo al sorgere a carico della società assicuratrice di un debito di valore, giacché se la suddetta obbligazione non può superare il massimale di polizza, ciò non vale a confonderla con un'obbligazione originariamente pecuniaria, poiché la somma indicata nel massimale vale a segnare soltanto il limite massimo entro cui deve essere contenuta la responsabilità dell'assicuratore verso il terzo danneggiato, ma non incide invece sul contenuto dell'Obbligo consistente nell'eliminazione del pregiudizio patrimoniale sofferto dal terzo. Ciò comporta che non può applicarsi in materia la disciplina prevista dall'art. 1224 comma secondo cod. civ., e che nei limiti del massimale assicurato deve tenersi conto, anche ex officio, della svalutazione monetaria prodottasi medio tempore tra la Costituzione del rapporto e la liquidazione del danno, prescindendo da qualsiasi indagine circa la imputabilità del ritardo all'assicuratore. (V 5999/80, mass n 409775; (V 572/73, mass n 362636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)