Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 596 del 15/01/2015 (Rv. 634054 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Composizione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 108, 111 e 117 Cost. - Non manifesta infondatezza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 108, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in riferimento all'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, limitatamente alla parte che prevede che due componenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - organo avente natura giurisdizionale - siano nominati su designazione discrezionale governativa e, nelle more della nuova attività, restino incardinati nelle pregresse funzioni, in quanto lesivo dei principi di imparzialità e indipendenza necessari per l'esercizio della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 108, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 63, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 74, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)